AMMORTIZZATORI SOCIALI – EMERGENZA COVID 19
- Quali imprese possono accedere?
Le aziende che occupano almeno un dipendente e che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
- Che requisiti che deve avere l’impresa?
- Tutti i datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico), che occupano meno di 5 dipendenti possono presentare domanda di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ( CIG in deroga) per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, per un periodo massimo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020, in funzione ai dipendenti già in forza alla medesima data.
- I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti e che versano al fondo di integrazione salariale possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario (Fondo di Integrazione Salariale) con causale “emergenza COVID-19”, sempre per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Sarà nostra premura avvertirvi se la vostra azienda stia versando o meno il contributo FIS all’INPS. In entrambi i casi i lavoratori destinatari del trattamento devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro pari a 90 giorni.
- Come comunicarlo
L’azienda può procedere alla sospensione/riduzione dell’attività avvisando tempestivamente Servizi Imprese (info@si-rimini.it) per attivare le comunicazioni che devono essere fatte agli Enti competenti.
E’ importante comunicare ad ogni lavoratore dipendente la sospensione dal lavoro ed il ricorso agli ammortizzatori sociali.