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AMMORTIZZATORI SOCIALI – EMERGENZA COVID 19

  • Quali imprese possono accedere?

Le aziende che occupano almeno un dipendente e che  sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

 

  • Che  requisiti che deve avere l’impresa?
  1. Tutti i datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico), che occupano meno di 5 dipendenti possono presentare domanda di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ( CIG in deroga) per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, per un periodo massimo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020, in funzione ai dipendenti già in forza alla medesima data.
  2. I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti e che versano al fondo di integrazione salariale possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario (Fondo di Integrazione Salariale) con causale “emergenza COVID-19”, sempre  per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Sarà nostra premura avvertirvi se la vostra azienda stia versando o meno il contributo FIS all’INPS. In entrambi i casi i lavoratori destinatari del trattamento devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro pari a 90 giorni.

  •  Come comunicarlo

L’azienda  può procedere alla sospensione/riduzione dell’attività avvisando tempestivamente Servizi Imprese (info@si-rimini.it)  per attivare le comunicazioni che devono essere fatte agli Enti competenti.

E’ importante comunicare ad ogni lavoratore dipendente la sospensione dal lavoro ed il ricorso agli ammortizzatori sociali.

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