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BONUS VACANZE

Credito utlizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turisstco ricettive, compresi bed & breakfast e agriturismi

Il bonus vacanze trova il suo codice tributo. È 6915 il “numero” da inserire nell’F24 per usufruire, da parte del fornitore del soggiorno, del credito d’imposta riconosciuto per la villeggiatura delle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di tempo presso le strutture ricettive del Belpaese. A istituirlo è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 33 del 25 giugno 2020.

Destinatari e misura massima:

Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

La misura massima del bonus vacanze è di:

150 euro per nuclei di 1 persona

300 euro per nuclei di 2 persone

500 euro per nuclei di 3 o più persone.

l bonus si utilizza:

per l’80%, nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico

per il 20%, in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nell’anno 2021 dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.

Può essere utilizzato da un solo componente del nucleo.

Può essere speso in un’unica soluzione e per i servizi resi da una sola struttura.

Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto.

Il pagamento deve essere effettuato senza l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie viaggi e tour operator.

Cosa devono fare gli Esercenti?

Al momento del pagamento del servizio presso la struttura ricettiva, l’esercente verifica la validità del bonus tramite accesso all’area riservata del sito web dell’Agenzia, inserendo il codice univoco o il QR-­‐code fornito dal fruitore, il codice fiscale del fruitore e l’importo del corrispettvo. Il sistema conferma la validità del bonus e l’importo fruibile come sconto dal nucleo familiare e l’operatore conferma a sistema lo sconto praticato.

Gli sconti praticati vengono recuperati sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione su modello F24 dal giorno successivo all’applicazione dello sconto. Con futura risoluzione verrà istituito l’apposito codice tributo. L’esercente può cedere il credito d’imposta -­‐ in tutto o in parte -­‐ a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Le cessione deve essere comunicata all’Agenzia mediante apposita procedura web nell’area riservata.

 

 

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