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Sospensione Versamento contributi INPS

A seguito della conversione in legge del D.L. n. 18/2020, il novellato art. 61, co. 2 stabilisce che la sospensione dei contributi previdenziali riguarda:

  • le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
  • le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
  • i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • i soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
  • i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è fissata:

  • in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0541.743273 oppure scrivete a info@si-rimini.it

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